Reddito di Cittadinanza: richio di perderlo per chi non presenta l’integrazione
Per chi effettuerà l’aggiornamento dopo il 21 ottobre, la prestazione resterà sospesa sino all’acquisizione della dichiarazione.
Reddito di Cittadinanza: richio di perderlo per chi non presenta l’integrazione. Per i beneficiari con domanda presentata a marzo e quindi con decorrenza aprile.
Reddito di Cittadinanza: richio di perderlo per chi non presenta l’integrazione
Attenzione ai percettori del Reddito o Pensione di Cittadinanza, dal 4 ottobre chi ha presentato la domanda nel mese di marzo può integrare la domanda collegandosi al link https://serviziweb2.inps.it/RedditoCittadinanza/autocertificazione.
Gli interessati sono stati avvertiti di questa possibilità tramite i recapiti sms o e-mail da loro indicati nella domanda (v. messaggio Inps n.3568 del 2/10/2019). Infatti, le prime domande di reddito o pensione di cittadinanza sono state presentate, a partire dal 6 marzo 2019, utilizzando un modello che è stato successivamente cambiato, il 2 aprile 2019, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione (Legge 28 marzo 2019, n. 26) del Decreto Legge istitutivo (Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4). La legge di conversione ha pertanto previsto un regime transitorio di salvaguardia delle richieste presentate prima della sua entrata in vigore, stabilendo che il beneficio potesse essere erogato per un periodo non superiore a sei mesi anche in assenza della nuova documentazione richiesta.
Le domande presentate a marzo 2019 e accolte sono state conseguentemente poste in pagamento fino a settembre 2019. Da ottobre 2019 occorre però allineare il contenuto delle dichiarazioni già rese da chi ha presentato la domanda nel mese di marzo, a quello previsto dopo la conversione in legge del Decreto Legge n.4. Per evitare che i beneficiari di Rdc/Pdc con domanda presentata a marzo e quindi con decorrenza aprile, debbano nuovamente presentare domanda e per garantire la continuità nell’erogazione del beneficio economico, i nuclei familiari interessati potranno integrare le dichiarazioni di responsabilità presentate in domanda e prendere atto delle informative aggiornate, collegandosi al link sopra riportato, per il quale non è richiesto il PIN e che è anche indicato nel messaggio loro inviato.
Il richiedente dovrà inserire:
• il protocollo della pratica Rdc/Pdc (esempio: INPS-RDC-2019-xxxxx);
• il codice fiscale
• il codice alfanumerico ricevuto via mail/sms.
Il collegamento alla pagina rimarrà sempre attivo. Solo per le domande aggiornate fino al 21 ottobre, però, sarà possibile l’elaborazione nei tempi utili per la liquidazione della rata di Rdc/Pdc spettante per la mensilità di ottobre.
Per chi effettuerà l’aggiornamento dopo il 21 ottobre, la prestazione resterà sospesa sino all’acquisizione della dichiarazione.