Da oggi Piemonte zona bianca: cosa si potrà fare e cosa no
Riaprono anche le piscine al chiuso.
Da lunedì, 14 giugno 2021, il Piemontepassa zona bianca. Ecco in breve cosa si potrà fare e quali obblighi invece restano da rispettare.
Zona bianca, le regole
La prima importante novità di questa zona bianca è l’abolizione completa del coprifuoco. Infatti, da oggi lunedì 14 giugno 2021, non ci sarà alcuna limitazione oraria alla circolazione in tutta la regione. Un grande traguardo che probabilmente permetterà la ripresa totale di alcune attività, come la ristorazione e i bar. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio tutte le regole della zona bianca.
Spostamenti
A partire da oggi sarà consentito spostarsi all’interno del territorio regionale senza limitazioni orarie e senza dover motivare lo spostamento. È consentito andare a far visita a parenti o amici, restando all’interno della stessa zona, senza limiti di orario o nel numero di persone che si spostano. Sono inoltre consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale da/verso altri territori collocati in zona gialla o in zona bianca.
Gli spostamenti verso località collocate in zona gialla devono avvenire però nel rispetto delle restrizioni di orario previste in tali zone e di quelle relative agli spostamenti verso altre abitazioni private abitate. Per gli spostamenti effettuati dalle ore 24 alle ore 5 del giorno successivo all’interno delle zone gialle è necessario esibire un’autocertificazione.
Chi riapre in zona bianca?
- parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie);
- piscine e centri natatori in impianti coperti;
- centri benessere e termali;
- feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso;
- attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso;
- fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni;
- eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 52/2021, che si svolgono al chiuso;
- sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò;
- centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- corsi di formazione.
Bar, ristoranti e delivery
Sono consentite, anche al chiuso, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio.
Fino al 21 giugno, però, il consumo al tavolo sarà consentito per un massimo di 6 persone per tavolo salvo che siano tutti conviventi, come stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 giugno 2021.
La consegna a domicilio è sempre consentita senza restrizioni di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Da oggi anche la somministrazione per asporto di alimenti e bevande da parte di tutti i pubblici esercizi è consentita senza limiti orari, fatte salve le regolamentazioni sugli orari dei pubblici esercizi adottate in via generale dai Comuni.
Sagre, fiere, convegni e congressi
Sempre da oggi sarà consentito lo svolgimento in presenza delle fiere (comprese sagre e fiere locali) e di grandi manifestazioni fieristiche. Riprendono, inoltre, anche le attività di convegni e congressi.
Feste e cerimonie in zona bianca
Sarà possibile svolgere feste private sia all’aperto che al chiuso. Consentite anche le feste successive a cerimonie civili o religiose, purché i partecipanti siano muniti della “certificazione verde”.
Sport
Consentite le attività di piscine e centri natatori anche al chiuso. Le attività di piscine e palestre devono svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida per il contenimento del contagio da coronavirus.
È inoltre ammessa la presenza di pubblico a tutti gli eventi sportivi e le competizioni, non solo di interesse nazionale, a partire dal 1° giugno per le competizioni che si svolgono all’aperto e dal 14 giugno per le competizioni svolte al chiuso, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.
Sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò
Riprendono anche le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
Mascherine
Permane, sull’intero territorio nazionale, l’obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli:
– nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione;
– in tutti i luoghi all’aperto.
Non è obbligatorio indossare la mascherina nei casi in cui sia costantemente garantita, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, una condizione di isolamento da altre persone non conviventi.
Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso della mascherina e le persone che devono comunicare con loro. Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono attività sportiva.
In presenza di persone non conviventi, è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private.