Più controllo sui tirocini lavorativi, durata massima 6 mesi
Misure di vigilanza e controllo più stringenti; sistema premiale rivolto alle aziende che, nei mesi successivi al tirocinio, abbiano assunto il tirocinante, superamento della non cumulabilità tra indennità di partecipazione del tirocinio e ammortizzatore sociale e possibilità di inserimento in tirocinio anche per gli occupati, per permettere loro la ricerca di una nuova occupazione. Sono alcune delle principali novità contenute nelle nuove linee guida nazionali sui tirocini extracurricolari, approvate nei mesi scorsi dalla conferenza Stato-Regioni e recepite dalla Regione Piemonte, su proposta dell’assessora al Lavoro Gianna Pentenero. “L’obiettivo della normativa – spiega Pentenero – è rafforzare il principio del tirocinio come strumento di politica attiva del lavoro, finalizzato a favorire l’inserimento o reinserimento lavorativo attraverso un periodo di formazione e orientamento al lavoro, garantendo il rispetto degli standard di qualità e, al tempo stesso, evitando eventuali usi distorti del tirocinio stesso”.
Le nuove linee guida confermano i limiti al numero di tirocinanti che possono essere ospitati contemporaneamente dallo stesso soggetto ospitante (imprese, pubbliche o private, enti pubblici, studi professionali), ma, nel caso di soggetti ospitanti con più di 20 dipendenti, prevedono la possibilità di sforare tali limiti se sono stati assunti almeno il 20% di coloro che hanno svolto un tirocinio nei 24 mesi precedenti.
La normativa nazionale, recepita dalla Regione, stabilisce che non sono attivabili tirocini a favore di professionisti abilitati all’esercizio di professioni regolamentate o ordinistiche. Previsione che il Piemonte ha recepito stabilendo, in aggiunta, nel caso delle professioni normate per cui è richiesta la qualifica, la possibilità di svolgere il tirocinio entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo. Fermo restando la competenza dell'Ispettorato del lavoro, le nuove linee guida prevedono, in caso di violazione della disciplina, anche un sistema sanzionatorio di ordine amministrativo in capo alla Regione.
La nuova normativa nazionale stabilisce il limite di 20 tirocinanti che possono essere accompagnati contemporaneamente da ciascun tutor del soggetto promotore. Il Piemonte ha inoltre previsto la possibilità che il soggetto promotore, a integrazione della propria struttura e su specifico incarico, individui un tutor esterno, autorizzato dalla Regione.
Oltre ai lavoratori disoccupati, beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, soggetti disabili e svantaggiati, le nuove linee guida nazionali consentono anche ai lavoratori occupati di svolgere un tirocinio. La delibera regionale, inoltre, distingue come categoria specifica di destinatari gli ex studenti entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio, per offrire loro la possibilità di essere inseriti in tirocini formativi e di orientamento promossi dagli stessi istituti o enti di formazione presso cui hanno conseguito il titolo.
Il limite di età per svolgere il tirocinio è fissato dalla normativa regionale a 16 anni e occorre aver assolto l’obbligo scolastico. La durata massima del tirocinio è di sei mesi, quella minima di due. Il Piemonte non ha previsto la possibilità di attivare tirocini stagionali (della durata di un mese).
Per garantire maggiore trasparenza e favorire il monitoraggio e controllo, la Regione Piemonte ha previsto la costituzione di un elenco a cui i soggetti promotori dei tirocini (solo per fare qualche esempio: agenzie per il lavoro accreditate/autorizzate, università, istituzioni scolastiche, centri per l’impiego, comuni, camere di commercio, ecc.) devono iscriversi.
Misure di vigilanza e controllo più stringenti; sistema premiale rivolto alle aziende che, nei mesi successivi al tirocinio, abbiano assunto il tirocinante, superamento della non cumulabilità tra indennità di partecipazione del tirocinio e ammortizzatore sociale e possibilità di inserimento in tirocinio anche per gli occupati, per permettere loro la ricerca di una nuova occupazione. Sono alcune delle principali novità contenute nelle nuove linee guida nazionali sui tirocini extracurricolari, approvate nei mesi scorsi dalla conferenza Stato-Regioni e recepite dalla Regione Piemonte, su proposta dell’assessora al Lavoro Gianna Pentenero. “L’obiettivo della normativa – spiega Pentenero – è rafforzare il principio del tirocinio come strumento di politica attiva del lavoro, finalizzato a favorire l’inserimento o reinserimento lavorativo attraverso un periodo di formazione e orientamento al lavoro, garantendo il rispetto degli standard di qualità e, al tempo stesso, evitando eventuali usi distorti del tirocinio stesso”.
Le nuove linee guida confermano i limiti al numero di tirocinanti che possono essere ospitati contemporaneamente dallo stesso soggetto ospitante (imprese, pubbliche o private, enti pubblici, studi professionali), ma, nel caso di soggetti ospitanti con più di 20 dipendenti, prevedono la possibilità di sforare tali limiti se sono stati assunti almeno il 20% di coloro che hanno svolto un tirocinio nei 24 mesi precedenti.
La normativa nazionale, recepita dalla Regione, stabilisce che non sono attivabili tirocini a favore di professionisti abilitati all’esercizio di professioni regolamentate o ordinistiche. Previsione che il Piemonte ha recepito stabilendo, in aggiunta, nel caso delle professioni normate per cui è richiesta la qualifica, la possibilità di svolgere il tirocinio entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo. Fermo restando la competenza dell'Ispettorato del lavoro, le nuove linee guida prevedono, in caso di violazione della disciplina, anche un sistema sanzionatorio di ordine amministrativo in capo alla Regione.
La nuova normativa nazionale stabilisce il limite di 20 tirocinanti che possono essere accompagnati contemporaneamente da ciascun tutor del soggetto promotore. Il Piemonte ha inoltre previsto la possibilità che il soggetto promotore, a integrazione della propria struttura e su specifico incarico, individui un tutor esterno, autorizzato dalla Regione.
Oltre ai lavoratori disoccupati, beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, soggetti disabili e svantaggiati, le nuove linee guida nazionali consentono anche ai lavoratori occupati di svolgere un tirocinio. La delibera regionale, inoltre, distingue come categoria specifica di destinatari gli ex studenti entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio, per offrire loro la possibilità di essere inseriti in tirocini formativi e di orientamento promossi dagli stessi istituti o enti di formazione presso cui hanno conseguito il titolo.
Il limite di età per svolgere il tirocinio è fissato dalla normativa regionale a 16 anni e occorre aver assolto l’obbligo scolastico. La durata massima del tirocinio è di sei mesi, quella minima di due. Il Piemonte non ha previsto la possibilità di attivare tirocini stagionali (della durata di un mese).
Per garantire maggiore trasparenza e favorire il monitoraggio e controllo, la Regione Piemonte ha previsto la costituzione di un elenco a cui i soggetti promotori dei tirocini (solo per fare qualche esempio: agenzie per il lavoro accreditate/autorizzate, università, istituzioni scolastiche, centri per l’impiego, comuni, camere di commercio, ecc.) devono iscriversi.