Terzo piano abusivo, la multa non risolve

Terzo piano abusivo, la multa non risolve
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ORTA SAN GIULIO - Recente pronunciamento del Tar piemontese sulla dibattuta vicenda dell’H2Hotel, struttura alberghiera di proprietà di “Conca d’oro srl”, sorta negli anni Cinquanta e costituita, in passato, da sette stanze disposte su tre piani. In anni recenti, previsto l’ampliamento ottenendo – come si desume dalla sentenza appena depositata -  (dopo l’approvazione di una variante edilizia comunale che consentiva modifiche per gli insediamenti ricettivi) un permesso a costruire che avrebbe incrementato l’area del nuovo fabbricato (previste una cinquantina di camere, cinque suite, una palestra, uno spazio espositivo). A seguire, un esposto dell’Associazione ambientalista “Ernesto Ragazzoni” e ricorsi di privati. Il Tar si espresse affermando che il nuovo edificio doveva avere un’altezza non superiore a quella preesistente (11,30 metri), mentre si raggiunsero i 14,50 metri. In seguito ad una pronuncia del Consiglio di Stato, il Comune comunica

ORTA SAN GIULIO - Recente pronunciamento del Tar piemontese sulla dibattuta vicenda dell’H2Hotel, struttura alberghiera di proprietà di “Conca d’oro srl”, sorta negli anni Cinquanta e costituita, in passato, da sette stanze disposte su tre piani. In anni recenti, previsto l’ampliamento ottenendo – come si desume dalla sentenza appena depositata -  (dopo l’approvazione di una variante edilizia comunale che consentiva modifiche per gli insediamenti ricettivi) un permesso a costruire che avrebbe incrementato l’area del nuovo fabbricato (previste una cinquantina di camere, cinque suite, una palestra, uno spazio espositivo). A seguire, un esposto dell’Associazione ambientalista “Ernesto Ragazzoni” e ricorsi di privati. Il Tar si espresse affermando che il nuovo edificio doveva avere un’altezza non superiore a quella preesistente (11,30 metri), mentre si raggiunsero i 14,50 metri. In seguito ad una pronuncia del Consiglio di Stato, il Comune comunicava alla Società di “ritenere non conforme l’ultimo piano, ovvero il livello + 3” e invitava a fornire documentazione per “valutare la possibilità di procedere alla demolizione dell’ultimo piano senza causare pregiudizio ad altre parti dell’edificio. La Società replicava impugnando la decisione (la nota della Società venne poi rigettata dal Tribunale regionale). Il Comune ha “definito il procedimento dando esecuzione al giudicato di annullamento del permesso a costruire” stabilendo “una sanzione pecuniaria pari a 475mila euro rilevando che la restituzione in pristino dell’edificio tramite demolizione dell’intero piano comporterebbe pregiudizio per la parte urbanisticamente conforme e potrebbe portare gravi danni anche alla porzione di edificio sanabile”. Il recente pronunciamento del Collegio torinese del Tar ritiene che “la riduzione in pristino (contemplata dal Dpr 380/01) possa essere sanzione sproporzionata e come tale illegittima solo ove essa comporti opere tali che il loro valore superi quello della sanzione pecuniaria”, ribadendo  “il rispetto del principio di proporzionalità…” e che “non v’è prova che la demolizione potrebbe determinare gravi danni a porzione dell’ edificio sanabile”. Dei ricorsi presentati al Tar, due sono stati dunque accolti con “annullamento dell’atto impugnato”. 

Maria Antonietta Trupia

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