A Novara scatta l'ordinanza antismog

A Novara scatta l'ordinanza antismog
Pubblicato:

NOVARA - Entrerà in vigore con la giornata di domani, mercoledì 1° febbraio, l’ordinanza sindacale che prevede la limitazione della circolazione veicolare sulla base dell’applicazione del Protocollo regionale operativo per l’attuazione delle misure urgenti anti-smog.
"Il provvedimento – spiega l’assessore alle Politiche ambientali Emilio Iodice - arriva a seguito dell’approvazione della delibera di Giunta n. 353 del 20 dicembre scorso, con la quale il Comune di Novara, per le proprie reali competenze (tra le quali il rinnovo delle misure anti-smog di supporto allo stesso protocollo attualmente vigente, ndr), ha aderito al Protocollo operativo predisposto della Regione Piemonte in novembre, Protocollo che prevede, appunto, l’attuazione di specifiche azioni sulla base dei dati delle rilevazioni della qualità dell’aria pubblicati dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale e consultabili sui siti internet ai link http://www.arpa.piemonte.gov.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/aria/semaforo-qualita-dellaria-pm10 e http://www.arpa.piemonte.gov.it/export/bollettini/cruscotto.pdf . Tengo a precisare che l’adozione del Protocollo è un atto dovuto e che nella sua attuazione pratica presenta già alcune criticità, che saranno evidenziate agli Uffici regionali per un’eventuale revisione delle disposizioni".
Le azioni si concretizzano nelle limitazioni più restrittive per alcune tipologie di veicoli.
Giornate feriali con livello di colore giallo: 
Divieto di circolazione ai veicoli Euro 0, 1 benzina ed Euro 0, 1, 2 e 3 diesel e ai ciclomotori e motocicli non conformi alla normativa pre-Euro2, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, esteso alla rete stradale urbana del territorio comunale. Dal provvedimento sono esclusi i veicoli alimentati a gpl, metano, i veicoli elettrici e ibridi (oltre ad alcune altre particolari categorie). 
 Divieto di circolazione nelle aree Ztl anche ai mezzi commerciali Euro 0 e 1 benzina ed Euro 0, 1, 2 e 3 diesel tutti i giorni dalle 8 alle 19 con esclusione dei veicoli alimentati a gpl, metano, veicoli elettrici e ibridi.
Divieto di spandimento libero in agricoltura dei liquami derivanti da deiezioni animali.
Tutti i giorni (feriali e festivi) con livello di colore arancione:
Divieto di circolazione ai veicoli Euro 0, 1 benzina ed Euro 0, 1, 2, 3 e 4 diesel ed ai ciclomotori e motocicli non conformi alla normativa pre-Euro2, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, esteso alla rete stradale urbana del territorio comunale. Dal provvedimento suddetto sono esclusi i veicoli alimentati a gpl, metano, i veicoli elettrici ed ibridi (oltre ad alcune altre particolari categorie).
Divieto di circolazione nelle aree Ztl anche ai mezzi commerciali Euro 0 e 1 benzina ed Euro 0, 1, 2, 3 e 4 diesel tutti i giorni dalle 8 alle 19 con esclusione dei veicoli alimentati a gpl, metano, veicoli elettrici e ibridi.
Divieto di spandimento libero in agricoltura dei liquami derivanti da deiezioni animali.
Tutti i giorni con livello di colore rosso cinabro:
Divieto di circolazione ai veicoli Euro 0, 1 benzina ed a tutti i veicoli diesel ed ai ciclomotori e motocicli non conformi alla normativa pre-Euro2, da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, esteso alla rete stradale urbana del territorio comunale. Dal provvedimento suddetto sono esclusi i veicoli alimentati a gpl, metano, i veicoli elettrici ed ibridi (oltre ad alcune altre particolari categorie).
 Divieto di circolazione nelle aree Ztl anche ai mezzi commerciali Euro 0 e 1 benzina e a tutti i veicoli diesel tutti i giorni dalle 8 alle 19 con esclusione dei veicoli alimentati a gpl, metano, veicoli elettrici e ibridi.
Riduzione di due ore del periodo giornaliero di attivazione degli impianti di riscaldamento. Dal provvedimento rimangono esclusi gli impianti a condensazione o integrati con solare termico o geotermia. Fanno eccezione al provvedimento, inoltre, alcune particolari categorie di edifici.
Divieto di spandimento libero in agricoltura dei liquami derivanti da deiezioni animali.
Saranno gli agenti del Comando della Polizia municipale a occuparsi dell’osservanza dell’ordinanza da parte dei cittadini: eventuali trasgressori saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia.
"Da parte del Comune – precisa l’assessore Iodice – al momento l’attuazione dei provvedimenti, come nel caso della giornata di domani (colore giallo, ndr), avverrà sulla base dei dati previsionali di Arpa, seguendo lo stesso criterio adottato in altre città piemontesi. Chiaramente si provvederà, attraverso i canali di comunicazione disponibili per l’Ente come il sito internet del Comune e i pannelli luminosi dislocati in diverse zone della città, a una tempestiva e costante informazione ai Novaresi per creare il minor disagio possibile".
Sono esclusi dalle limitazioni le seguenti categorie di veicoli:
a) veicoli delle Forze Armate, degli organi di Polizia, dei Vigili del fuoco, dei servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio, dell’Asl, dell’Arpa, del trasporto pubblico locale e di tutte le Pubbliche Amministrazioni;
b) veicoli di operatori di aziende di servizi pubblici essenziali (energia elettrica, acqua, gas, telefonia, giornalisti, poste e telegrafi, eccetera);
c) veicoli utilizzati da imprese per interventi tecnico operativi o trasporti urgenti o di emergenza con fotocopia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato dal quale risulti l’attività dell’azienda;
d) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate;
e) veicoli di medici e di medici veterinari in visita domiciliare urgente muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
f) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie, in grado di esibire relativa certificazione medica;
g) veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio, eccetera;
h) veicoli incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno);
i) veicoli o mezzi d’opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
l) veicoli del Corpo Consolare e Diplomatico;
m) veicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza Privata e Trasporto Valori;
n) veicoli destinati al trasporto di cose per il trasporto di merci deperibili e medicinali;
o) veicoli con targa estera, condotti da persone non residenti in Italia;
p) veicoli ad uso dei ministri di culto di qualsiasi confessione per motivi legati al proprio ministero;
q) veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del codice della strada, iscritti negli appositi registri limitatamente alla partecipazione alle manifestazioni già previste;
r) autoveicoli utilizzati da lavoratori con orari lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblici, certificati dal datore di lavoro mediante dichiarazione sostitutiva (art.47 Dpr 445/2000);
s) taxi e noleggio con conducente;
t) veicoli impiegati dalle società sportive o dai singoli iscritti appartenenti a federazioni affiliate al Coni o altre federazioni, per lo svolgimento di manifestazioni sportive già programmate, previo rilascio di attestazione di partecipazione da parte della società stessa;
u) veicoli utilizzati per la partecipazione a manifestazioni religiose (battesimi, matrimonio, purchè muniti di specifico invito, eccetera);
v) veicoli elettrici e ibridi;
z) veicoli funzionanti con alimentazione a metano, gpl, mono o bifuel, anche trasformati successivamente all’immatricolazione.
L’orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell’esonero.
Anche alcune categorie di edifici sono esclusi dal provvedimento:
a) Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c) edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;
f) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
g) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
h) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
i) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
l) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 Art 4 DPR 74/2013;
m) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
n) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
o) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3 Art.4 DPR 74/2013, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).

NOVARA - Entrerà in vigore con la giornata di domani, mercoledì 1° febbraio, l’ordinanza sindacale che prevede la limitazione della circolazione veicolare sulla base dell’applicazione del Protocollo regionale operativo per l’attuazione delle misure urgenti anti-smog.
"Il provvedimento – spiega l’assessore alle Politiche ambientali Emilio Iodice - arriva a seguito dell’approvazione della delibera di Giunta n. 353 del 20 dicembre scorso, con la quale il Comune di Novara, per le proprie reali competenze (tra le quali il rinnovo delle misure anti-smog di supporto allo stesso protocollo attualmente vigente, ndr), ha aderito al Protocollo operativo predisposto della Regione Piemonte in novembre, Protocollo che prevede, appunto, l’attuazione di specifiche azioni sulla base dei dati delle rilevazioni della qualità dell’aria pubblicati dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale e consultabili sui siti internet ai link http://www.arpa.piemonte.gov.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/aria/semaforo-qualita-dellaria-pm10 e http://www.arpa.piemonte.gov.it/export/bollettini/cruscotto.pdf . Tengo a precisare che l’adozione del Protocollo è un atto dovuto e che nella sua attuazione pratica presenta già alcune criticità, che saranno evidenziate agli Uffici regionali per un’eventuale revisione delle disposizioni".
Le azioni si concretizzano nelle limitazioni più restrittive per alcune tipologie di veicoli.
Giornate feriali con livello di colore giallo: 
Divieto di circolazione ai veicoli Euro 0, 1 benzina ed Euro 0, 1, 2 e 3 diesel e ai ciclomotori e motocicli non conformi alla normativa pre-Euro2, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, esteso alla rete stradale urbana del territorio comunale. Dal provvedimento sono esclusi i veicoli alimentati a gpl, metano, i veicoli elettrici e ibridi (oltre ad alcune altre particolari categorie). 
 Divieto di circolazione nelle aree Ztl anche ai mezzi commerciali Euro 0 e 1 benzina ed Euro 0, 1, 2 e 3 diesel tutti i giorni dalle 8 alle 19 con esclusione dei veicoli alimentati a gpl, metano, veicoli elettrici e ibridi.
Divieto di spandimento libero in agricoltura dei liquami derivanti da deiezioni animali.
Tutti i giorni (feriali e festivi) con livello di colore arancione:
Divieto di circolazione ai veicoli Euro 0, 1 benzina ed Euro 0, 1, 2, 3 e 4 diesel ed ai ciclomotori e motocicli non conformi alla normativa pre-Euro2, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, esteso alla rete stradale urbana del territorio comunale. Dal provvedimento suddetto sono esclusi i veicoli alimentati a gpl, metano, i veicoli elettrici ed ibridi (oltre ad alcune altre particolari categorie).
Divieto di circolazione nelle aree Ztl anche ai mezzi commerciali Euro 0 e 1 benzina ed Euro 0, 1, 2, 3 e 4 diesel tutti i giorni dalle 8 alle 19 con esclusione dei veicoli alimentati a gpl, metano, veicoli elettrici e ibridi.
Divieto di spandimento libero in agricoltura dei liquami derivanti da deiezioni animali.
Tutti i giorni con livello di colore rosso cinabro:
Divieto di circolazione ai veicoli Euro 0, 1 benzina ed a tutti i veicoli diesel ed ai ciclomotori e motocicli non conformi alla normativa pre-Euro2, da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, esteso alla rete stradale urbana del territorio comunale. Dal provvedimento suddetto sono esclusi i veicoli alimentati a gpl, metano, i veicoli elettrici ed ibridi (oltre ad alcune altre particolari categorie).
 Divieto di circolazione nelle aree Ztl anche ai mezzi commerciali Euro 0 e 1 benzina e a tutti i veicoli diesel tutti i giorni dalle 8 alle 19 con esclusione dei veicoli alimentati a gpl, metano, veicoli elettrici e ibridi.
Riduzione di due ore del periodo giornaliero di attivazione degli impianti di riscaldamento. Dal provvedimento rimangono esclusi gli impianti a condensazione o integrati con solare termico o geotermia. Fanno eccezione al provvedimento, inoltre, alcune particolari categorie di edifici.
Divieto di spandimento libero in agricoltura dei liquami derivanti da deiezioni animali.
Saranno gli agenti del Comando della Polizia municipale a occuparsi dell’osservanza dell’ordinanza da parte dei cittadini: eventuali trasgressori saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia.
"Da parte del Comune – precisa l’assessore Iodice – al momento l’attuazione dei provvedimenti, come nel caso della giornata di domani (colore giallo, ndr), avverrà sulla base dei dati previsionali di Arpa, seguendo lo stesso criterio adottato in altre città piemontesi. Chiaramente si provvederà, attraverso i canali di comunicazione disponibili per l’Ente come il sito internet del Comune e i pannelli luminosi dislocati in diverse zone della città, a una tempestiva e costante informazione ai Novaresi per creare il minor disagio possibile".
Sono esclusi dalle limitazioni le seguenti categorie di veicoli:
a) veicoli delle Forze Armate, degli organi di Polizia, dei Vigili del fuoco, dei servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio, dell’Asl, dell’Arpa, del trasporto pubblico locale e di tutte le Pubbliche Amministrazioni;
b) veicoli di operatori di aziende di servizi pubblici essenziali (energia elettrica, acqua, gas, telefonia, giornalisti, poste e telegrafi, eccetera);
c) veicoli utilizzati da imprese per interventi tecnico operativi o trasporti urgenti o di emergenza con fotocopia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato dal quale risulti l’attività dell’azienda;
d) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate;
e) veicoli di medici e di medici veterinari in visita domiciliare urgente muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
f) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie, in grado di esibire relativa certificazione medica;
g) veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio, eccetera;
h) veicoli incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno);
i) veicoli o mezzi d’opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
l) veicoli del Corpo Consolare e Diplomatico;
m) veicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza Privata e Trasporto Valori;
n) veicoli destinati al trasporto di cose per il trasporto di merci deperibili e medicinali;
o) veicoli con targa estera, condotti da persone non residenti in Italia;
p) veicoli ad uso dei ministri di culto di qualsiasi confessione per motivi legati al proprio ministero;
q) veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del codice della strada, iscritti negli appositi registri limitatamente alla partecipazione alle manifestazioni già previste;
r) autoveicoli utilizzati da lavoratori con orari lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblici, certificati dal datore di lavoro mediante dichiarazione sostitutiva (art.47 Dpr 445/2000);
s) taxi e noleggio con conducente;
t) veicoli impiegati dalle società sportive o dai singoli iscritti appartenenti a federazioni affiliate al Coni o altre federazioni, per lo svolgimento di manifestazioni sportive già programmate, previo rilascio di attestazione di partecipazione da parte della società stessa;
u) veicoli utilizzati per la partecipazione a manifestazioni religiose (battesimi, matrimonio, purchè muniti di specifico invito, eccetera);
v) veicoli elettrici e ibridi;
z) veicoli funzionanti con alimentazione a metano, gpl, mono o bifuel, anche trasformati successivamente all’immatricolazione.
L’orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell’esonero.
Anche alcune categorie di edifici sono esclusi dal provvedimento:
a) Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c) edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;
f) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
g) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
h) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
i) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
l) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 Art 4 DPR 74/2013;
m) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
n) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
o) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3 Art.4 DPR 74/2013, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).
Seguici sui nostri canali