Assicurazioni: in vista tagli agli indennizzi per incidenti stradali?

Assicurazioni: in vista tagli agli indennizzi per incidenti stradali?
Pubblicato:

NOVARA - Le basi di calcolo degli indennizzi per gli incidenti stradali saranno ritoccate al ribasso. Di fatto saranno riviste le basi di calcolo degli indennizzi per ogni punto di invalidità: si passa da 795,91 euro a 674,78, insomma una diminuzione di circa -15%. Contemporaneamente, con un cavillo, il danno morale sarà riportato dentro il danno "non patrimoniale" e risarcito sulla base delle nuove tabelle. Le compagnie, se il disegno di legge denominato “Concorrenza”, sarà convertito in legge, potrebbero risparmiare più del 40% per i danni lievi e fino a circa 500mila euro per i casi più gravi.
Se con una mano, insomma, si agevola con qualche sconticino chi, ovviamente a proprie spese, si farà installare in auto una “scatola nera“, con l’altra si destinano centinaia di milioni alle assicurazioni sotto forma di un drastico taglio dei risarcimenti alle vittime degli incidenti stradali. 
Il disegno di legge Concorrenza, approvato dal consiglio dei ministri venerdì 20 febbraio, ha confermato l’impostazione, già emersa dalle bozze, che non solo rivede al ribasso l’attuale tabella per i risarcimenti del danno biologico di “lieve” entità (tra cui rientrano ad esempio la perdita di un dito o la perdita totale dell’olfatto), ma, con gioco di parole, cancella il danno morale e infine interviene sui danni non lievi mettendo un tetto.
Sui danni più lievi il governo è intervenuto in due modi: da un lato ha tagliato la base di calcolo per i risarcimenti che, dai 795,91 euro attuali per un punto di invalidità, è stata ridotta del a 674,78 euro, diminuendo del 15,21% in meno. Successivamente è stato cambiato il titolo all’articolo 139 che non recita più “danno biologico per lesioni di lieve entità”, bensì “danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità”. In questo modo è stato di fatto eliminato il danno morale che viene ora liquidato assieme al danno biologico nella misura ridotta stabilita dalle nuove tabelle.
Se un ragazzo di 30 anni è vittima di un incidente e subisce un’invalidità dell’8% con il sistema attualmente in vigore avrebbe diritto al riconoscimento del danno biologico per poco più di 12mila euro, ai quali si aggiungerebbe un 25-30% per il danno morale e un’ulteriore quota di personalizzazione del danno che può arrivare a un ulteriore 20% se ad esempio la vittima dell’incidente facesse un uso professionale della parte lesionata. In totale dunque alla vittima spetterebbero circa 18mila euro di risarcimento. Con le nuove regole, invece, per la stessa invalidità, si avrebbero poco più di 10.200 euro comprensivi anche del danno morale, più l’eventuale personalizzazione del danno calcolata su una base già comunque decurtata.
Le nuove norme toccano anche il danno biologico non lieve che diventa “danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità”. Dunque anche in questo caso la liquidazione del danno prevista dalle tabelle nazionali ricomprenderà i danni morali, mentre i danni temporanei di grave entità vengono addirittura equiparati ai danni lievi stabilendo lo stesso risarcimento di 39,37 euro al giorno per ogni giorno di inabilità. Bisogna sottolineare che queste tabelle valgono solo, penalizzandoli quindi, per gli incidenti stradali e per la responsabilità medica, guarda caso anch’essa coperta da assicurazione. In tutti gli altri casi si applicano 
invece le tabelle messe a punto dall’Osservatorio Giustizia Civile di Milano, che prevedono risarcimenti molto, ma molto più elevati: analizzando lo stesso caso preso in esame, solo per il danno biologico, la tabella prevede oltre 16.200 euro, mentre il risarcimento per i danni temporanei di grave entità arriva a 140 euro giornalieri anziché 39,37. Com’è possibile che lo stesso danno venga liquidato in modi diversi a seconda se la vittima è stata investita da un’auto o è stata colpita da un’insegna caduta da un negozio? La Consulta ha sancito con la sentenza 235 del 2014 che ciò è perfettamente costituzionale.
Resta ancora da capire, qualora il decreto venga tramutato in legge, di quanto e soprattutto se il premio assicurativo sarà ridotto in maniera consistente o se l’automobilista si troverà, ancora una volta, di fronte ad un semplice contentivo, sperando di non essere coinvolto mai in un incidente stradale.

Sandro Devecchi

Leggi tutte le notizie sull’argomento sul Corriere di Novara di lunedì 2 marzo 2015

NOVARA - Le basi di calcolo degli indennizzi per gli incidenti stradali saranno ritoccate al ribasso. Di fatto saranno riviste le basi di calcolo degli indennizzi per ogni punto di invalidità: si passa da 795,91 euro a 674,78, insomma una diminuzione di circa -15%. Contemporaneamente, con un cavillo, il danno morale sarà riportato dentro il danno "non patrimoniale" e risarcito sulla base delle nuove tabelle. Le compagnie, se il disegno di legge denominato “Concorrenza”, sarà convertito in legge, potrebbero risparmiare più del 40% per i danni lievi e fino a circa 500mila euro per i casi più gravi.
Se con una mano, insomma, si agevola con qualche sconticino chi, ovviamente a proprie spese, si farà installare in auto una “scatola nera“, con l’altra si destinano centinaia di milioni alle assicurazioni sotto forma di un drastico taglio dei risarcimenti alle vittime degli incidenti stradali. 
Il disegno di legge Concorrenza, approvato dal consiglio dei ministri venerdì 20 febbraio, ha confermato l’impostazione, già emersa dalle bozze, che non solo rivede al ribasso l’attuale tabella per i risarcimenti del danno biologico di “lieve” entità (tra cui rientrano ad esempio la perdita di un dito o la perdita totale dell’olfatto), ma, con gioco di parole, cancella il danno morale e infine interviene sui danni non lievi mettendo un tetto.
Sui danni più lievi il governo è intervenuto in due modi: da un lato ha tagliato la base di calcolo per i risarcimenti che, dai 795,91 euro attuali per un punto di invalidità, è stata ridotta del a 674,78 euro, diminuendo del 15,21% in meno. Successivamente è stato cambiato il titolo all’articolo 139 che non recita più “danno biologico per lesioni di lieve entità”, bensì “danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità”. In questo modo è stato di fatto eliminato il danno morale che viene ora liquidato assieme al danno biologico nella misura ridotta stabilita dalle nuove tabelle.
Se un ragazzo di 30 anni è vittima di un incidente e subisce un’invalidità dell’8% con il sistema attualmente in vigore avrebbe diritto al riconoscimento del danno biologico per poco più di 12mila euro, ai quali si aggiungerebbe un 25-30% per il danno morale e un’ulteriore quota di personalizzazione del danno che può arrivare a un ulteriore 20% se ad esempio la vittima dell’incidente facesse un uso professionale della parte lesionata. In totale dunque alla vittima spetterebbero circa 18mila euro di risarcimento. Con le nuove regole, invece, per la stessa invalidità, si avrebbero poco più di 10.200 euro comprensivi anche del danno morale, più l’eventuale personalizzazione del danno calcolata su una base già comunque decurtata.
Le nuove norme toccano anche il danno biologico non lieve che diventa “danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità”. Dunque anche in questo caso la liquidazione del danno prevista dalle tabelle nazionali ricomprenderà i danni morali, mentre i danni temporanei di grave entità vengono addirittura equiparati ai danni lievi stabilendo lo stesso risarcimento di 39,37 euro al giorno per ogni giorno di inabilità. Bisogna sottolineare che queste tabelle valgono solo, penalizzandoli quindi, per gli incidenti stradali e per la responsabilità medica, guarda caso anch’essa coperta da assicurazione. In tutti gli altri casi si applicano 
invece le tabelle messe a punto dall’Osservatorio Giustizia Civile di Milano, che prevedono risarcimenti molto, ma molto più elevati: analizzando lo stesso caso preso in esame, solo per il danno biologico, la tabella prevede oltre 16.200 euro, mentre il risarcimento per i danni temporanei di grave entità arriva a 140 euro giornalieri anziché 39,37. Com’è possibile che lo stesso danno venga liquidato in modi diversi a seconda se la vittima è stata investita da un’auto o è stata colpita da un’insegna caduta da un negozio? La Consulta ha sancito con la sentenza 235 del 2014 che ciò è perfettamente costituzionale.
Resta ancora da capire, qualora il decreto venga tramutato in legge, di quanto e soprattutto se il premio assicurativo sarà ridotto in maniera consistente o se l’automobilista si troverà, ancora una volta, di fronte ad un semplice contentivo, sperando di non essere coinvolto mai in un incidente stradale.

Sandro Devecchi

Leggi tutte le notizie sull’argomento sul Corriere di Novara di lunedì 2 marzo 2015

Seguici sui nostri canali