Accensione riscaldamenti: a Novara proroga fino al 12 aprile
Considerato che le temperature minime nei prossimi giorni si attesteranno ancora su valori bassi
In base alle previsioni meteorologiche, emerge che i valori delle temperature minime nei prossimi giorni si attesteranno ancora su valori bassi, tali da richiedere l’accensione del riscaldamento. Peraltro, si prevede per i prossimi giorni una significativa variazione termica tra le ore diurne e quelle notturne. Motivi per cui, rispetto al decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 che prevedeva l’accensione degli impianti termici tra il 22 ottobre e il 7 aprile, il sindaco di Novara Alessandro Canelli ha firmato l’ordinanza che autorizza l’accensione del riscaldamento e dei relativi impianti per un massimo di 6 ore al giorno fino al 12 aprile 2023 compreso.
Le limitazioni di funzionamento non vengono applicate a: ospedali, cliniche o case di cura o residenze per anziani; scuole materne e asili nido
piscine, saune e assimilabili; edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali in cui ci siano precise esigenze tecnologiche o di produzione.
L'ordinanza
Premesso che la Città di Novara inserita nella zona climatica E, prevedendo un orario massimo di funzionamento degli impianti termici di 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;
• il comma 3 dell’art. 4 specifica che al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;
• il comma 5 dell’art. 4 stabilisce quali sono le tipologie di impianti che sono esclusi dalle limitazioni di funzionamento;
• l’art. 5 attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;
Richiamato il comma 2 dell’articolo 1 del D.M. n. 383 del 06/10/2022 che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall’art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;
Dato atto che il comma 6 dell’articolo 1 del D.M. n. 383 del 06/10/2022 in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;
Considerato che in base alle previsioni meteorologiche elaborate da Arpa Piemonte, risulta che i valori delle temperature minime nei prossimi giorni si attestano ancora su valori bassi, tali da richiedere l’accensione del riscaldamento, rilevando altresì una significativa variazione termica tra periodo diurno e notturno;
Dato atto che una proroga dell’accensione degli impianti di riscaldamenti avrebbe un impatto trascurabile sul contenimento dei consumi di gas naturale stabilito dal piano nazionale in quanto il periodo di accensione è limitato a 6 ore al giorno per 5 giorni;
Ritenuto opportuno garantire nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro il giusto comfort di temperatura;
AUTORIZZA
L’accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento, per un massimo di 6 ore al giorno, fino al 12/04/2023 compreso. Le limitazioni di funzionamento non si applicano agli impianti specificati nel D.P.R. n. 74 del 2013, che pertanto seguono l’ordinario periodo ed orario di funzionamento, quali:
a) edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
c) edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
d) edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
I competenti organi di vigilanza sono incaricati di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.