Il passaggio in arancione per il Piemonte da oggi, lunedì 1 marzo 2021, significa nuove restrizioni.
Ecco quali
- è consentito spostarsi all’interno del proprio Comune, tra le ore 5:00 e le 22:00, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate. Gli spostamenti verso altri Comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
- visite ad amici o parenti, consentite, una sola volta al giorno, e all’interno dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5:00 e le 22:00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.
- bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie e locali chiusi con il solo permesso di effettuare vendita da asporto tra le 5 e le 22 (per i bar senza cucina solo fino alle ore 18). La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
- attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. Si può fare attività motoria solo all’interno del proprio Comune, se questo supera i 5.000 abitanti.
- I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente. L’obbligo non è previsto per: bambini sotto i 6 anni di età; persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina; operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente). Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso: mentre si effettua l’attività sportiva; mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito; quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.
8 comuni piemontesi in zona rossa
Ricordiamo che 8 sono i Comuni del Piemonte in zona rossa, da sabato. Oltre alla conferma per Re, lo stesso provvedimento, in vigore fino al 5 marzo, riguarda altri 6 paesi della Valle Vigezzo, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola: Craveggia, Villette, Toceno, Malesco, Santa Maria Maggiore e Druogno. Zona rossa anche a Cavour (Torino), nel Pinerolese, al confine con la provincia di Cuneo, “a causa – spiega la Regione – di un sospetto focolaio da variante su cui sono in corso ulteriori approfondimenti”.