Zion Smart Shop “stoppato” dal Garante

Zion Smart Shop “stoppato” dal Garante
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NOVARA - Lo Zion Smart Shop non ha cessato l’attività sua sponte, bensì perché glielo ha imposto l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, pena sanzioni «da 10mila a 5 milioni di euro». Uno stop deciso il 30 aprile dal Garante, che aveva dato 3 giorni di tempo al titolare, Davinio Zanetti. Quel giorno c’era stata l’aggressione a Zanetti da parte di un cliente esasperato nel negozio di viale Volta, che aveva poi abbassato le serrande, mentre il famoso sito web era già “in manutenzione” per poi andare definitivamente off line. L’11 maggio Zanetti aveva poi provveduto a chiudere la partita Iva, e l’attività era ufficialmente cessata: comprensibile, secondo il suo legale (che peraltro non era però al corrente dell’iniziativa del suo assistito), non avere più bisogno della partita Iva, con tanto di risparmio dei relativi oneri, «a fronte di una attività necessariamente cessata per via di aggressioni e ripetute minacce».
L’intervento del Garante appare sull’apposito bollettino e sul sito, sotto il titolo “Le disfunzioni dell’e-commerce nel mirino dell’antitrust”.  Nel mirino dell’Agcm tre aziende, tra le quali appunto lo Zion Smart Shop “per pratiche commerciali scorrette”.

LE ACCUSE

Ricostruisce l’Agcm: «Secondo le segnalazioni pervenute in Autorità a partire dal mese di giugno 2014 ed alcune informazioni acquisite d'ufficio, l’impresa individuale Zion Smart Shop di Zanetti Davinio ha posto in essere pratiche commerciali scorrette consistenti: A) nel diffondere informazioni non veritiere circa la disponibilità ed i tempi di consegna dei prodotti offerti on line; B) nell'opporre difficoltà di varia natura ai consumatori, rispetto all'esercizio di taluni loro diritti contrattuali».  Il 13 marzo 2015 è stato avviato il procedimento istruttorio, «al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, la Parte (Zanetti, ndr) è stata invitata a presentare memorie scritte e documenti entro 7 giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche». Secondo le segnalazioni «pervenute in Autorità, il professionista ha proposto in vendita, attraverso il proprio sito web, alcuni prodotti indicandoli come disponibili, ovvero impegnandosi ad inviarli entro un determinato termine, salvo successivamente ometterne la consegna. Nella pluralità dei casi il professionista avrebbe inputato il ritardo nella consegna a generiche difficoltà insorte con i fornitori, offrendo comunque garanzie sulla bontà della consegna dei prodotti ordinati e regolarmente pagati o mostrandosi disponibile alla restituzione del prezzo pagato, salvo poi non ottemperare a quanto promesso».  I segnalanti riferiscono «di non aver ottenuto la restituzione del prezzo pagato, a fronte della mancata consegna dei prodotti ordinati. I medesimi riferiscono di aver incontrato difficoltà a contattare il professionista sia attraverso il telefono che attraverso i canali telematici».

LA DIFESA

Zanetti, «a seguito della ricezione della comunicazione di avvio», ha richiesto «in data 7 aprile 2015 l’accesso agli atti e l’audizione, che si sono entrambi svolti in data 13 aprile 2015». Nel corso dell’audizione Zanetti «ha illustrato il suo modello organizzativo evidenziando che “l’attività in questione è cresciuta ad un ritmo sostenuto - anche in considerazione di prezzi particolarmente competitivi, talvolta anche sottocosto, che pratica ai consumatori - da non poter essere svolta rispettando i tempi di consegna indicati sul sito”.  Con riferimento all’attività svolta ha precisato che “il processo di acquisizione del bene ordinato inizia solo successivamente al pagamento dello stesso da parte del consumatore”».  In particolare, «al termine della procedura di acquisto», compare «il seguente avviso: “l’evasione dell’ordine non avverrà fintanto che non saremo in grado di verificarne il buon fine. Inviare copia contabile / Cro a pagamenti@zionsmartshop.com“» .

LA “SENTENZA”

Scrive il Garante: «Sotto il profilo del fumus boni iuris, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussistenti prima facie le pratiche commerciali descritte, in violazione delle norme del Codice del consumo». Possibile «ingannevolezza delle indicazioni relative alla disponibilità ed ai tempi di consegna dei prodotti offerti in vendita on line, nonché in ragione della omessa comunicazione di informazioni relative allo specifico modello di business adottato dai professionista, rilevanti al fine di consentire al consumatore medio di prendere una decisione consapevole di natura commerciale». E poi «possibile idoneità delle condotte richiamate a ostacolare ovvero a condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio in relazione all'esercizio di diritti contrattuali e/o all'eventuale cessazione del rapporto contrattuale. Infatti nel sito sono fornite informazioni non rispondenti al vero in merito alla disponibilità e ai tempi di consegna dei prodotti ivi commercializzati; inoltre i consumatori trovano notevoli ostacoli nell’esercitare i loro diritti contrattuali; in particolare, viene tuttora segnalata la mancata restituzione dei soldi pagati per beni per i quali è stato esercitato il diritto di recesso e più in generale una grave difficoltà ad avere contatti diretti con il professionista. Infine, si rileva che l’effetto di aggancio è ancora più immediato ed idoneo a determinare un grave pregiudizio per i consumatori, trattandosi di prodotti elettronici commercializzati a prezzi particolarmente convenienti e appetibili soprattutto per i consumatori più giovani». Ancora: «Come emerge dalle segnalazioni, il comportamento del professionista è connotato da una particolare gravità stante il fatto che lo stesso percepisce immediatamente, già al momento in cui il consumatore effettua l’ordine, l’importo da pagare tramite bonifico bancario ancor prima di effettuare la spedizione del prodotto e, di conseguenza anche in quei casi in cui il prodotto non risulta disponibile o la cui reperibilità richiede molto tempo. Si tratta questo di un comportamento grave e scorretto in quanto il professionista si avvantaggia e lucra sull’immediata disponibilità dell’importo pagato del consumatore a fronte di un acquisto ancora non effettuato riversando sul consumatore il rischio della mancata disponibilità del bene». Il Garante ritiene che le condotte sopra descritte siano caratterizzate «da un elevato grado di offensività in quanto il sito zionsmartshop.com/acquista-online/ è ancora attivo e come tale idoneo, nelle more del procedimento, anche in considerazione della crescita esponenziale delle vendite on-line e delle caratteristiche dell’offerta pubblicizzata dal professionista, relativa a prodotti di elettronica a prezzi particolarmente appetibili, a raggiungere un elevato numero di consumatori che potrebbero acquistare i prodotti pagandone il prezzo richiesto senza ricevere la merce nonché non riuscire a vedersi restituiti gli importi pagati».
Alla luce di tutto quanto sopra, «tenuto conto dell’attualità delle condotte descritte», il sito internet in esame «risulta idoneo, nelle more del procedimento, ad indurre i visitatori degli stessi ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non prenderebbero, quale quella di effettuare acquisti nella convinzione di ricevere in breve tempo i prodotti acquistati a prezzi particolarmente convenienti, con la conseguenza di pagare un importo per prodotti che potrebbero non essere consegnati e per i quali risulta particolarmente difficile e complessa la restituzione». Urgente «impedire che le pratiche commerciali sopra descritte continuino ad essere poste in essere nelle more del procedimento di merito». Da qui la disposizione che lo Zion «entro tre giorni dalla comunicazione del presente provvedimento sospenda ogni attività diretta alla vendita di prodotti non disponibili nonché all’addebito di corrispettivi versati per prodotti non realmente pronti per la consegna». In caso di inottemperanza «alla presente delibera», l'Autorità «applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro». Zanetti ha obbedito, ha chiuso - e il suo legale, da noi interpellato sul provvedimento Agcm, ha preferito non commentare - ma può presentare ricorso al Tar del Lazio «entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso», ovvero può essere proposto «ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di centoventi giorni».

E ADESSO?

Attività cessata, ma Zanetti (che continua a rispondere a livello civile e penale) si dice impegnato nei rimborsi. Sta fronteggiando numerosi clienti che hanno scelto la via extragiudiziale, ma altri hanno presentato esposti alla magistratura, un po’ in tutta Italia, che stanno convergendo alla Procura di Novara per competenza territoriale. Sulla vicenda sta lavorando a fondo l’Uci: centinaia i clienti che si sono appoggiati alla neonata associazione di consumatori per cercare di recuperare il prodotto ordinato e pagato, oppure di ottenere il rimborso. L’Uci punta a una bonaria “conciliazione” fra le parti davanti al Questore. Al riguardo il segretario federale Alessia Campione ha inviato una lettera all’avvocato Scialla, legale di Zanetti: «Con la presente La invitiamo formalmente  a volersi presentare, ai sensi dell'art. 1 del Tulps, presso gli uffici della Questura di Novara al fine di comporre bonariamente le numerose contestazioni che alla nostra associazione sono state segnalate in merito all'attività di commercio, anche elettronico, svolta dal suo assistito. Data l'entità del fenomeno, che interessa consumatori in tutta Italia, riteniamo sia anche Vostro interesse collaborare alla ricerca di una soddisfacente soluzione». Il Tulps è il testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza che prevede appunto la conciliazione (o meglio, un tentativo) in Questura.

Paolo Viviani

NOVARA - Lo Zion Smart Shop non ha cessato l’attività sua sponte, bensì perché glielo ha imposto l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, pena sanzioni «da 10mila a 5 milioni di euro». Uno stop deciso il 30 aprile dal Garante, che aveva dato 3 giorni di tempo al titolare, Davinio Zanetti. Quel giorno c’era stata l’aggressione a Zanetti da parte di un cliente esasperato nel negozio di viale Volta, che aveva poi abbassato le serrande, mentre il famoso sito web era già “in manutenzione” per poi andare definitivamente off line. L’11 maggio Zanetti aveva poi provveduto a chiudere la partita Iva, e l’attività era ufficialmente cessata: comprensibile, secondo il suo legale (che peraltro non era però al corrente dell’iniziativa del suo assistito), non avere più bisogno della partita Iva, con tanto di risparmio dei relativi oneri, «a fronte di una attività necessariamente cessata per via di aggressioni e ripetute minacce».
L’intervento del Garante appare sull’apposito bollettino e sul sito, sotto il titolo “Le disfunzioni dell’e-commerce nel mirino dell’antitrust”.  Nel mirino dell’Agcm tre aziende, tra le quali appunto lo Zion Smart Shop “per pratiche commerciali scorrette”.

LE ACCUSE

Ricostruisce l’Agcm: «Secondo le segnalazioni pervenute in Autorità a partire dal mese di giugno 2014 ed alcune informazioni acquisite d'ufficio, l’impresa individuale Zion Smart Shop di Zanetti Davinio ha posto in essere pratiche commerciali scorrette consistenti: A) nel diffondere informazioni non veritiere circa la disponibilità ed i tempi di consegna dei prodotti offerti on line; B) nell'opporre difficoltà di varia natura ai consumatori, rispetto all'esercizio di taluni loro diritti contrattuali».  Il 13 marzo 2015 è stato avviato il procedimento istruttorio, «al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, la Parte (Zanetti, ndr) è stata invitata a presentare memorie scritte e documenti entro 7 giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche». Secondo le segnalazioni «pervenute in Autorità, il professionista ha proposto in vendita, attraverso il proprio sito web, alcuni prodotti indicandoli come disponibili, ovvero impegnandosi ad inviarli entro un determinato termine, salvo successivamente ometterne la consegna. Nella pluralità dei casi il professionista avrebbe inputato il ritardo nella consegna a generiche difficoltà insorte con i fornitori, offrendo comunque garanzie sulla bontà della consegna dei prodotti ordinati e regolarmente pagati o mostrandosi disponibile alla restituzione del prezzo pagato, salvo poi non ottemperare a quanto promesso».  I segnalanti riferiscono «di non aver ottenuto la restituzione del prezzo pagato, a fronte della mancata consegna dei prodotti ordinati. I medesimi riferiscono di aver incontrato difficoltà a contattare il professionista sia attraverso il telefono che attraverso i canali telematici».

LA DIFESA

Zanetti, «a seguito della ricezione della comunicazione di avvio», ha richiesto «in data 7 aprile 2015 l’accesso agli atti e l’audizione, che si sono entrambi svolti in data 13 aprile 2015». Nel corso dell’audizione Zanetti «ha illustrato il suo modello organizzativo evidenziando che “l’attività in questione è cresciuta ad un ritmo sostenuto - anche in considerazione di prezzi particolarmente competitivi, talvolta anche sottocosto, che pratica ai consumatori - da non poter essere svolta rispettando i tempi di consegna indicati sul sito”.  Con riferimento all’attività svolta ha precisato che “il processo di acquisizione del bene ordinato inizia solo successivamente al pagamento dello stesso da parte del consumatore”».  In particolare, «al termine della procedura di acquisto», compare «il seguente avviso: “l’evasione dell’ordine non avverrà fintanto che non saremo in grado di verificarne il buon fine. Inviare copia contabile / Cro a pagamenti@zionsmartshop.com“» .

LA “SENTENZA”

Scrive il Garante: «Sotto il profilo del fumus boni iuris, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussistenti prima facie le pratiche commerciali descritte, in violazione delle norme del Codice del consumo». Possibile «ingannevolezza delle indicazioni relative alla disponibilità ed ai tempi di consegna dei prodotti offerti in vendita on line, nonché in ragione della omessa comunicazione di informazioni relative allo specifico modello di business adottato dai professionista, rilevanti al fine di consentire al consumatore medio di prendere una decisione consapevole di natura commerciale». E poi «possibile idoneità delle condotte richiamate a ostacolare ovvero a condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio in relazione all'esercizio di diritti contrattuali e/o all'eventuale cessazione del rapporto contrattuale. Infatti nel sito sono fornite informazioni non rispondenti al vero in merito alla disponibilità e ai tempi di consegna dei prodotti ivi commercializzati; inoltre i consumatori trovano notevoli ostacoli nell’esercitare i loro diritti contrattuali; in particolare, viene tuttora segnalata la mancata restituzione dei soldi pagati per beni per i quali è stato esercitato il diritto di recesso e più in generale una grave difficoltà ad avere contatti diretti con il professionista. Infine, si rileva che l’effetto di aggancio è ancora più immediato ed idoneo a determinare un grave pregiudizio per i consumatori, trattandosi di prodotti elettronici commercializzati a prezzi particolarmente convenienti e appetibili soprattutto per i consumatori più giovani». Ancora: «Come emerge dalle segnalazioni, il comportamento del professionista è connotato da una particolare gravità stante il fatto che lo stesso percepisce immediatamente, già al momento in cui il consumatore effettua l’ordine, l’importo da pagare tramite bonifico bancario ancor prima di effettuare la spedizione del prodotto e, di conseguenza anche in quei casi in cui il prodotto non risulta disponibile o la cui reperibilità richiede molto tempo. Si tratta questo di un comportamento grave e scorretto in quanto il professionista si avvantaggia e lucra sull’immediata disponibilità dell’importo pagato del consumatore a fronte di un acquisto ancora non effettuato riversando sul consumatore il rischio della mancata disponibilità del bene». Il Garante ritiene che le condotte sopra descritte siano caratterizzate «da un elevato grado di offensività in quanto il sito zionsmartshop.com/acquista-online/ è ancora attivo e come tale idoneo, nelle more del procedimento, anche in considerazione della crescita esponenziale delle vendite on-line e delle caratteristiche dell’offerta pubblicizzata dal professionista, relativa a prodotti di elettronica a prezzi particolarmente appetibili, a raggiungere un elevato numero di consumatori che potrebbero acquistare i prodotti pagandone il prezzo richiesto senza ricevere la merce nonché non riuscire a vedersi restituiti gli importi pagati».
Alla luce di tutto quanto sopra, «tenuto conto dell’attualità delle condotte descritte», il sito internet in esame «risulta idoneo, nelle more del procedimento, ad indurre i visitatori degli stessi ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non prenderebbero, quale quella di effettuare acquisti nella convinzione di ricevere in breve tempo i prodotti acquistati a prezzi particolarmente convenienti, con la conseguenza di pagare un importo per prodotti che potrebbero non essere consegnati e per i quali risulta particolarmente difficile e complessa la restituzione». Urgente «impedire che le pratiche commerciali sopra descritte continuino ad essere poste in essere nelle more del procedimento di merito». Da qui la disposizione che lo Zion «entro tre giorni dalla comunicazione del presente provvedimento sospenda ogni attività diretta alla vendita di prodotti non disponibili nonché all’addebito di corrispettivi versati per prodotti non realmente pronti per la consegna». In caso di inottemperanza «alla presente delibera», l'Autorità «applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro». Zanetti ha obbedito, ha chiuso - e il suo legale, da noi interpellato sul provvedimento Agcm, ha preferito non commentare - ma può presentare ricorso al Tar del Lazio «entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso», ovvero può essere proposto «ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di centoventi giorni».

E ADESSO?

Attività cessata, ma Zanetti (che continua a rispondere a livello civile e penale) si dice impegnato nei rimborsi. Sta fronteggiando numerosi clienti che hanno scelto la via extragiudiziale, ma altri hanno presentato esposti alla magistratura, un po’ in tutta Italia, che stanno convergendo alla Procura di Novara per competenza territoriale. Sulla vicenda sta lavorando a fondo l’Uci: centinaia i clienti che si sono appoggiati alla neonata associazione di consumatori per cercare di recuperare il prodotto ordinato e pagato, oppure di ottenere il rimborso. L’Uci punta a una bonaria “conciliazione” fra le parti davanti al Questore. Al riguardo il segretario federale Alessia Campione ha inviato una lettera all’avvocato Scialla, legale di Zanetti: «Con la presente La invitiamo formalmente  a volersi presentare, ai sensi dell'art. 1 del Tulps, presso gli uffici della Questura di Novara al fine di comporre bonariamente le numerose contestazioni che alla nostra associazione sono state segnalate in merito all'attività di commercio, anche elettronico, svolta dal suo assistito. Data l'entità del fenomeno, che interessa consumatori in tutta Italia, riteniamo sia anche Vostro interesse collaborare alla ricerca di una soddisfacente soluzione». Il Tulps è il testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza che prevede appunto la conciliazione (o meglio, un tentativo) in Questura.

Paolo Viviani

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