Già disponibile online il 730 precompilato
A partire dal 2015, l'Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, mette a disposizione di lavoratori dipendenti e pensionati la dichiarazione dei redditi già compilata; in pratica, un modello 730 che può essere accettato dal contribuente così com'è, oppure modificato e/o integrato prima dell'invio.
Il contribuente che riceve la dichiarazione dei redditi precompilata non è obbligato ad utilizzarla. Può, infatti, presentare, con le modalità ordinarie, il modello 730 o il modello Unico persone fisiche.
A CHI INTERESSA
Il 730 precompilato è messo a disposizione di lavoratori dipendenti (anche senza sostituto tenuto a effettuare il conguaglio) e pensionati che: hanno presentato il modello 730/2014 (ed eventualmente anche i quadri RM, RT e RW) o il modello Unico PF/Unico mini/2014, pur avendo i requisiti per presentare il modello 730 e hanno ricevuto dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica 2015 (che da quest'anno ha sostituito il Cud) per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o per i redditi di pensione percepiti nell'anno 2014, e tale Certificazione Unica è stata trasmessa, nei termini, all'Agenzia delle Entrate. Ne consegue che se il datore di lavoro non ha trasmesso la Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate, il 730 precompilato non è disponibile e la dichiarazione modello 730 andrà presentata con le modalità consuete.
La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i produttori agricoli che nel 2013 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro; in pratica, i titolari di partita Iva nel 2014 con codice attività "agricoltura, silvicoltura e pesca" (macro-area A Ateco 2007) che, con riferimento all'anno precedente, hanno presentato il modello 730 (o Unico con caratteristiche da 730) compilando il quadro dei terreni e non hanno presentato la dichiarazione Iva.
ECCEZIONI
Il 730 precompilato non viene predisposto: se, con riferimento all'anno d'imposta 2013, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione 730 precompilata, è ancora in corso l'attività di liquidazione automatizzata; per i contribuenti che hanno avuto una partita Iva attiva almeno per un giorno nel corso del 2014 (a eccezione, come chiarito nel paragrafo precedente, dei produttori agricoli in regime di esonero); per i contribuenti deceduti alla data di elaborazione della dichiarazione precompilata; per i contribuenti minorenni; per i contribuenti legalmente incapaci.
COME SI ACCEDE
Il 730 precompilato è disponibile online sul sito dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 15 aprile, utilizzando il Pin di Fisconline o quello dispositivo dell'Inps, oppure , la Carta Nazionale dei servizi, (per tutte le informazioni, vai alla pagina "Verifica se hai bisogno di abilitarti" della sezione "I passi da seguire").
Nella stessa area telematica sarà possibile: visualizzare la dichiarazione; accettarla e inviarla senza modifiche; modificarla (inserendo, per esempio, le spese mediche o altri redditi); inviarla dopo averla modificata. Per tutte le informazioni, si può consultare la sezione "I passi da seguire".
Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione 730 precompilata (oltre ad accettarla, eventualmente modificarla e inviarla) anche tramite il proprio sostituto di imposta che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questi casi, occorre consegnare al sostituto d'imposta o all'intermediario un'apposita delega per l'accesso alla dichiarazione. Il 730 precompilato va presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di presentazione diretta all'Agenzia delle Entrate sia nel caso di presentazione al sostituto d'imposta oppure al Caf o al professionista.
PAGAMENTI E RIMBORSI
Se dalla dichiarazione emerge un credito o un debito il relativo rimborso o trattenuta avviene con le stesse modalità del 730 ordinario. Quindi, se dal 730 precompilato, accettato senza modifiche oppure modificato, emerge un credito da rimborsare, il contribuente otterrà il rimborso direttamente dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico. Se, viceversa, emerge un debito, il datore di lavoro o l'ente pensionistico effettuerà la trattenuta. La somma sarà accreditata (o trattenuta) nella busta paga o nella rata di pensione a partire, rispettivamente, da luglio e agosto/settembre.
CONTRIBUENTI SENZA SOSTITUTO
I contribuenti che non hanno un sostituto d'imposta, ad esempio perché hanno perso il lavoro nel corso dell'anno, ricevono l'eventuale rimborso direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. Se, viceversa, emerge un debito, il contribuente che invia direttamente la dichiarazione può effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online (la procedura consente, infatti, di indicare l'IBAN del conto corrente su cui effettuare l'addebito), oppure può stampare il modello F24, che viene proposto già compilato con i dati necessari, per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie. Invece, il contribuente che si rivolge per l'assistenza fiscale a un Caf o professionista abilitato, può trasmettere in via telematica il modello F24 all'Agenzia delle Entrate tramite lo stesso intermediario, oppure versare con il modello F24 che gli sarà consegnato.
SITO INTERNET
Il sito internet di riferimento è www.agenziaentrate.gov.it mentre su YouTube è possibile vedere il video informativo dal titolo “Tutorial 730 Precompilato”.
Leggi tutto lo Speciale “Assistenza fiscale” sul Corriere di Novara di lunedì 20 aprile 2015
A partire dal 2015, l'Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, mette a disposizione di lavoratori dipendenti e pensionati la dichiarazione dei redditi già compilata; in pratica, un modello 730 che può essere accettato dal contribuente così com'è, oppure modificato e/o integrato prima dell'invio.
Il contribuente che riceve la dichiarazione dei redditi precompilata non è obbligato ad utilizzarla. Può, infatti, presentare, con le modalità ordinarie, il modello 730 o il modello Unico persone fisiche.
A CHI INTERESSA
Il 730 precompilato è messo a disposizione di lavoratori dipendenti (anche senza sostituto tenuto a effettuare il conguaglio) e pensionati che: hanno presentato il modello 730/2014 (ed eventualmente anche i quadri RM, RT e RW) o il modello Unico PF/Unico mini/2014, pur avendo i requisiti per presentare il modello 730 e hanno ricevuto dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica 2015 (che da quest'anno ha sostituito il Cud) per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o per i redditi di pensione percepiti nell'anno 2014, e tale Certificazione Unica è stata trasmessa, nei termini, all'Agenzia delle Entrate. Ne consegue che se il datore di lavoro non ha trasmesso la Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate, il 730 precompilato non è disponibile e la dichiarazione modello 730 andrà presentata con le modalità consuete.
La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i produttori agricoli che nel 2013 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro; in pratica, i titolari di partita Iva nel 2014 con codice attività "agricoltura, silvicoltura e pesca" (macro-area A Ateco 2007) che, con riferimento all'anno precedente, hanno presentato il modello 730 (o Unico con caratteristiche da 730) compilando il quadro dei terreni e non hanno presentato la dichiarazione Iva.
ECCEZIONI
Il 730 precompilato non viene predisposto: se, con riferimento all'anno d'imposta 2013, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione 730 precompilata, è ancora in corso l'attività di liquidazione automatizzata; per i contribuenti che hanno avuto una partita Iva attiva almeno per un giorno nel corso del 2014 (a eccezione, come chiarito nel paragrafo precedente, dei produttori agricoli in regime di esonero); per i contribuenti deceduti alla data di elaborazione della dichiarazione precompilata; per i contribuenti minorenni; per i contribuenti legalmente incapaci.
COME SI ACCEDE
Il 730 precompilato è disponibile online sul sito dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 15 aprile, utilizzando il Pin di Fisconline o quello dispositivo dell'Inps, oppure , la Carta Nazionale dei servizi, (per tutte le informazioni, vai alla pagina "Verifica se hai bisogno di abilitarti" della sezione "I passi da seguire").
Nella stessa area telematica sarà possibile: visualizzare la dichiarazione; accettarla e inviarla senza modifiche; modificarla (inserendo, per esempio, le spese mediche o altri redditi); inviarla dopo averla modificata. Per tutte le informazioni, si può consultare la sezione "I passi da seguire".
Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione 730 precompilata (oltre ad accettarla, eventualmente modificarla e inviarla) anche tramite il proprio sostituto di imposta che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questi casi, occorre consegnare al sostituto d'imposta o all'intermediario un'apposita delega per l'accesso alla dichiarazione. Il 730 precompilato va presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di presentazione diretta all'Agenzia delle Entrate sia nel caso di presentazione al sostituto d'imposta oppure al Caf o al professionista.
PAGAMENTI E RIMBORSI
Se dalla dichiarazione emerge un credito o un debito il relativo rimborso o trattenuta avviene con le stesse modalità del 730 ordinario. Quindi, se dal 730 precompilato, accettato senza modifiche oppure modificato, emerge un credito da rimborsare, il contribuente otterrà il rimborso direttamente dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico. Se, viceversa, emerge un debito, il datore di lavoro o l'ente pensionistico effettuerà la trattenuta. La somma sarà accreditata (o trattenuta) nella busta paga o nella rata di pensione a partire, rispettivamente, da luglio e agosto/settembre.
CONTRIBUENTI SENZA SOSTITUTO
I contribuenti che non hanno un sostituto d'imposta, ad esempio perché hanno perso il lavoro nel corso dell'anno, ricevono l'eventuale rimborso direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. Se, viceversa, emerge un debito, il contribuente che invia direttamente la dichiarazione può effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online (la procedura consente, infatti, di indicare l'IBAN del conto corrente su cui effettuare l'addebito), oppure può stampare il modello F24, che viene proposto già compilato con i dati necessari, per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie. Invece, il contribuente che si rivolge per l'assistenza fiscale a un Caf o professionista abilitato, può trasmettere in via telematica il modello F24 all'Agenzia delle Entrate tramite lo stesso intermediario, oppure versare con il modello F24 che gli sarà consegnato.
SITO INTERNET
Il sito internet di riferimento è www.agenziaentrate.gov.it mentre su YouTube è possibile vedere il video informativo dal titolo “Tutorial 730 Precompilato”.
Leggi tutto lo Speciale “Assistenza fiscale” sul Corriere di Novara di lunedì 20 aprile 2015