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Imu al 50%: le ultime novità
TRECATE - Ultime notizie sull'Imu e sullo sconto del 50% previsto per gli alloggi concessi in comodato d'uso. Una circolare ministeriale, diffusa nelle ultime ore, ha apportato alcune modifiche alla normativa. Lo fa sapere il Comune di Trecate spiegando che "la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una riduzione fiscale della base imponibile Imu (nella misura del 50%) per le unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito. L’immobile concesso in comodato d’uso gratuito non è, pertanto, assimilabile all’abitazione principale".
Per poter usufruire di tale beneficio fiscale i requisiti richiesti sono i seguenti: gli immobili concessi in comodato non devono essere accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9, ossia non devono rientrare tra gli immobili di lusso; gli immobili devono essere concessi in comodato esclusivamente a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi a figli o genitori); il contratto di comodato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate (non vale nessuna scrittura privata o altra forma /dichiarazione di concessione in comodato); il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato; il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione di quello posseduto e adibito ad abitazione principale nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile dato in comodato; il comodatario deve usare l’immobile in comodato come sua abitazione principale; la presenza del requisito del comodato registrato deve essere attestata mediante presentazione di apposita dichiarazione IMU entro il 30 giugno.
Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio ragioneria economato tributi del Comune (tel. 0321/776324 - 325) lunedì, mercoledì 8.45-12.15, venerdì 8.45-13.4.
Per poter usufruire di tale beneficio fiscale i requisiti richiesti sono i seguenti: gli immobili concessi in comodato non devono essere accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9, ossia non devono rientrare tra gli immobili di lusso; gli immobili devono essere concessi in comodato esclusivamente a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi a figli o genitori); il contratto di comodato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate (non vale nessuna scrittura privata o altra forma /dichiarazione di concessione in comodato); il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato; il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione di quello posseduto e adibito ad abitazione principale nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile dato in comodato; il comodatario deve usare l’immobile in comodato come sua abitazione principale; la presenza del requisito del comodato registrato deve essere attestata mediante presentazione di apposita dichiarazione IMU entro il 30 giugno.
Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio ragioneria economato tributi del Comune (tel. 0321/776324 - 325) lunedì, mercoledì 8.45-12.15, venerdì 8.45-13.4.
v.s.
TRECATE - Ultime notizie sull'Imu e sullo sconto del 50% previsto per gli alloggi concessi in comodato d'uso. Una circolare ministeriale, diffusa nelle ultime ore, ha apportato alcune modifiche alla normativa. Lo fa sapere il Comune di Trecate spiegando che "la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una riduzione fiscale della base imponibile Imu (nella misura del 50%) per le unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito. L’immobile concesso in comodato d’uso gratuito non è, pertanto, assimilabile all’abitazione principale".
Per poter usufruire di tale beneficio fiscale i requisiti richiesti sono i seguenti: gli immobili concessi in comodato non devono essere accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9, ossia non devono rientrare tra gli immobili di lusso; gli immobili devono essere concessi in comodato esclusivamente a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi a figli o genitori); il contratto di comodato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate (non vale nessuna scrittura privata o altra forma /dichiarazione di concessione in comodato); il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato; il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione di quello posseduto e adibito ad abitazione principale nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile dato in comodato; il comodatario deve usare l’immobile in comodato come sua abitazione principale; la presenza del requisito del comodato registrato deve essere attestata mediante presentazione di apposita dichiarazione IMU entro il 30 giugno.
Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio ragioneria economato tributi del Comune (tel. 0321/776324 - 325) lunedì, mercoledì 8.45-12.15, venerdì 8.45-13.4.
Per poter usufruire di tale beneficio fiscale i requisiti richiesti sono i seguenti: gli immobili concessi in comodato non devono essere accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9, ossia non devono rientrare tra gli immobili di lusso; gli immobili devono essere concessi in comodato esclusivamente a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi a figli o genitori); il contratto di comodato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate (non vale nessuna scrittura privata o altra forma /dichiarazione di concessione in comodato); il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato; il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione di quello posseduto e adibito ad abitazione principale nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile dato in comodato; il comodatario deve usare l’immobile in comodato come sua abitazione principale; la presenza del requisito del comodato registrato deve essere attestata mediante presentazione di apposita dichiarazione IMU entro il 30 giugno.
Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio ragioneria economato tributi del Comune (tel. 0321/776324 - 325) lunedì, mercoledì 8.45-12.15, venerdì 8.45-13.4.
v.s.