Il Novara Calcio rischia di partire penalizzato
La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha depositato ieri pomeriggio le motivazioni a sostegno della decisione dello scorso 28 aprile che aveva portato alla riduzione della penalizzazione inflitta (da 8 a 3 punti) alla società azzurra nello scorso campionato.
Vi è innanzitutto da dire come il Collegio presieduto dal dottor Mastrandrea non abbia accolto le argomentazioni sollevate dal club di Massimo De Salvo in ordine ai mancati versamenti Irpef. Si cita un precedente sfavorevole al Barletta per cui i giudici hanno sottolineato: “L’impostazione del problema in termini di prevalenza di una disciplina (quella statale) sull’altra (quella federale) non può essere condivisa. Ciascuna società professionistica, all’atto dell’affiliazione, accetta la normativa federale, alla quale, dunque, deve sottostare a prescindere da eventuali diverse formulazioni (e previsioni “tempistiche”) della disciplina fiscale e contributiva dettata dall’ordinamento dello Stato”. Appare discutibile il passaggio successivo della sentenza: nessuno impedisce ad una società di avvalersi delle agevolazioni previste alla normativa fiscale. Ma se lo fa sa di incappare nelle conseguenze (in termini di classifica) previste dalle normative della Federcalcio.
Indubbiamente non è un bel segnale in vista dell’udienza di giovedì prossimo quando il Novara sarà di nuovo a giudizio dinanzi al Tribunale Disciplinare per omessi versamenti Irpef. Si rischia una penalizzazione di 2 punti da scontare al via del prossimo campionato. E ciò in attesa che il Collegio di Garanzia del Coni evidenzi finalmente l’incongruenza dell’articolo 85 delle N.O.I.F. che legittima “rateazioni” e “dilazioni” con “enti impositori”, ma contemporaneamente sanziona le società che scelgono questa strada.
L’avvocato Di Cintio, invece, ha visto accolta pienamente la propria tesi circa il mancato rispetto delle scadenze imposte dalla Lega Pro per il versamento di emolumenti e ritenute di maggio e giugno 2014. Secondo la Corte: “Appare infatti evidente che alla data del 1.8.2014 la Società Novara non era ancora nella piena e certa cognizione di quale sarebbe stato il campionato cui avrebbe partecipato”. Sul punto “incentivi all’esodo” il Collegio d’appello ha bacchettato i giudici di primo grado per un difetto di motivazione circa l’individuazione del momento dell’avvenuto accordo con gli ex tesserati.
Massimo Barbero
La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha depositato ieri pomeriggio le motivazioni a sostegno della decisione dello scorso 28 aprile che aveva portato alla riduzione della penalizzazione inflitta (da 8 a 3 punti) alla società azzurra nello scorso campionato.
Vi è innanzitutto da dire come il Collegio presieduto dal dottor Mastrandrea non abbia accolto le argomentazioni sollevate dal club di Massimo De Salvo in ordine ai mancati versamenti Irpef. Si cita un precedente sfavorevole al Barletta per cui i giudici hanno sottolineato: “L’impostazione del problema in termini di prevalenza di una disciplina (quella statale) sull’altra (quella federale) non può essere condivisa. Ciascuna società professionistica, all’atto dell’affiliazione, accetta la normativa federale, alla quale, dunque, deve sottostare a prescindere da eventuali diverse formulazioni (e previsioni “tempistiche”) della disciplina fiscale e contributiva dettata dall’ordinamento dello Stato”. Appare discutibile il passaggio successivo della sentenza: nessuno impedisce ad una società di avvalersi delle agevolazioni previste alla normativa fiscale. Ma se lo fa sa di incappare nelle conseguenze (in termini di classifica) previste dalle normative della Federcalcio.
Indubbiamente non è un bel segnale in vista dell’udienza di giovedì prossimo quando il Novara sarà di nuovo a giudizio dinanzi al Tribunale Disciplinare per omessi versamenti Irpef. Si rischia una penalizzazione di 2 punti da scontare al via del prossimo campionato. E ciò in attesa che il Collegio di Garanzia del Coni evidenzi finalmente l’incongruenza dell’articolo 85 delle N.O.I.F. che legittima “rateazioni” e “dilazioni” con “enti impositori”, ma contemporaneamente sanziona le società che scelgono questa strada.
L’avvocato Di Cintio, invece, ha visto accolta pienamente la propria tesi circa il mancato rispetto delle scadenze imposte dalla Lega Pro per il versamento di emolumenti e ritenute di maggio e giugno 2014. Secondo la Corte: “Appare infatti evidente che alla data del 1.8.2014 la Società Novara non era ancora nella piena e certa cognizione di quale sarebbe stato il campionato cui avrebbe partecipato”. Sul punto “incentivi all’esodo” il Collegio d’appello ha bacchettato i giudici di primo grado per un difetto di motivazione circa l’individuazione del momento dell’avvenuto accordo con gli ex tesserati.
Massimo Barbero